Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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P. 13/06/2007

5. L'esame del documento è effettuato dal richiedente o dal legale rappresentante o da persone dagli stessi incaricate, munite di valida e regolare delega, che è acquisita agli atti, congiuntamente alla domanda di accesso. Le generalità del soggetto che esegue l'esame devono essere registrate, a cura del personale addetto, in calce alla domanda di accesso ovvero, nel caso di accesso informale, in un apposito verbale.

6. L'Agenzia non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso per evadere le richieste di accesso.

Art. 13 - Mancato accoglimento o differimento dell'accesso

1. Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell'accesso formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alla normativa vigente, al presente regolamento ed alle circostanze di fatto e di diritto per cui la domanda non può essere accolta così come proposta. Il rifiuto, la limitazione o il differimento sono comunicati all'interessato.

2. Il differimento dell'accesso è disposto, oltre che in relazione a quanto previsto dal successivo art. 15, comma 4, anche ove sia necessario assicurare una tutela temporanea degli interessi dei soggetti coinvolti nel provvedimento richiesto, ovvero per salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza dell'Agenzia, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità previste nel precedente comma, ed è comunicato per iscritto al richiedente entro il termine stabilito per l'accesso.

4. Contro la determinazione amministrativa che nega, limita o differisce l'accesso, è consentito il ricorso, nel termine di trenta giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale, a norma dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990 ovvero, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006.

5. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata ed il richiedente può esperire, entro i trenta giorni successivi, i rimedi indicati nel precedente comma del presente articolo.

Art. 14 - Accesso alle informazioni trattate mediante strumenti informatici

1. L'accesso ai documenti può essere esercitato mediante il rilascio delle copie su supporto elettronico, in formato non modificabile, previo pagamento dei costi come definiti nel successivo art. 17 e del rimborso del costo del supporto elettronico.

2. L'Agenzia si riserva di rilasciare copia degli atti richiesti su supporto elettronico qualora si renda necessario per la quantità o la dimensione dei documenti richiesti.

Art. 15 - Atti sottratti all'accesso

1. Per motivi inerenti la sicurezza dello Stato sono sottratti all'accesso:

a) le planimetrie, gli elaborati planimetrici e ogni altra documentazione relativa a zone riservate.

2. Sono, altresì, esclusi dall'accesso:

a) gli atti preparatori ed interlocutori di provvedimenti normativi ed amministrativi generali;

b) gli atti di pianificazione e di programmazione;

c) gli atti relativi a procedimenti tributari di competenza dell'Agenzia, per i quali si applicano le particolari norme di settore;

d) le planimetrie di immobili iscritti ovvero iscrivibili alle categorie A, B, C, qualora l'accesso non sia richiesto dal proprietario dell'immobile, dal titolare di altro diritto reale, o da persona da questi formalmente delegata;

e) le planimetrie e la documentazione presentata dalle parti o prodotta d'ufficio relativamente agli immobili iscritti o iscrivibili in una delle cate gorie dei gruppi D ed E, quando la richiesta non pervenga dai soggetti intestatari;

f) la documentazione riguardante il dipendente dell'Agenzia contenente informazioni di natura sensibile, o giudiziale, nonchè notizie sulla situazione economico-retributiva;

g) gli atti inerenti la valutazione dei risultati del personale;

h) gli atti inerenti procedure selettive, per la parte contenente informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi;

i) i documenti e gli atti relativi a rapporti o denunce agli organi dell'autorità giudiziaria ordinaria e contabile all'interno dei quali siano individuati o facilmente individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilità penali, civili, amministrative e contabili, quando ciò possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni;

j) gli atti e i documenti relativi a procedimenti sanzionatori di competenza dell'Agenzia e gli atti contenenti gli esiti di accertamenti, effettuati in sedi ispettive di vigilanza e di controllo, di natura amministrativa e contabile, quando la loro divulgazione possa arrecare pregiudizio al diritto alla riservatezza;

k) i documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive effettuate a carico dei singoli dipendenti o sull'attività degli uffici anche a seguito di segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

l) gli atti, i pareri legali e le consulenze, resi dalle competenti unità organizzative dell'Agenzia e/o dall'Avvocatura dello Stato e/o da avvocati esterni in relazione a procedimenti di diritto comune o amministrativo, nonchè relativi al contenzioso, anche solo potenziale, e relativa corrispondenza. Tali atti sono esclusi dall'accesso anche nei casi in cui il procedimento amministrativo non si concluda con un provvedimento formale; l'accesso è invece consentito qualora gli stessi siano richiamati nella motivazione del provvedimento finale;

m) i documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento all'interesse epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

n) le informazioni fornite nell'ambito di procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, in sede di offerta, ovvero a giustificazione della stessa, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichia- razione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, o siano considerati tali in sede di valutazione delle offerte

o) le relazioni riservate del direttore dei lavori e degli organi di collaudo.

3. Gli atti pubblici, giudiziali o amministrativi allegati alle domande di voltura non sono accessibili, salvo quanto previsto per la consultazione in materia di pubblicità immobiliare.

4. L'accesso agli atti relativi al contenzioso è consentito solo a conclusione del contenzioso giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990.

5. Il diritto di accesso non si esercita nei confronti di documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Agenzia, per ragioni d'ufficio, detiene stabilmente.

6. Per gli atti di cui al comma 2 del presente articolo l'accesso è, comunque, garantito se necessario per la tutela in giudizio degli interessi giuridici del richiedente. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 16 - Accesso agli atti di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici

1. Nelle procedure di affidamento di lavori e di fornitura di beni e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici" con le eccezioni dal medesimo codice previste per i contratti la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza.

Art. 17 - Costi

1. La visione degli atti è gratuita, salvo i casi in cui le norme prevedano il pagamento di tributi, che saranno versati secondo le modalità ordinarie.

2. Il rilascio di copia degli atti è subordinato al pagamento delle somme indicate nell'allegato 1 al presente regolamento, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo per il rilascio di atti in forma autentica.

3. Presso gli uffici provinciali il versamento delle somme può essere effettuato per contanti; per le richieste presentate a mezzo fax, per posta o per via telematica, il pagamento può essere effettuato mediante accredito delle somme sui conti correnti postali intestati alle competenti Direzioni regionali o agli Uffici provinciali di Trento e Bolzano, di cui all'allegato 2.

4. Per i costi corrispondenti al rilascio di atti richiesti agli uffici centrali dell'Agenzia, il versamento è effettuato sul conto corrente postale, intestato alla Direzione regionale del Lazio.

5. Qualora la copia del documento sia richiesta per posta, a mezzo fax o per via telematica, l'Agenzia provvede all'invio degli atti richiesti previo accertamento dell'avvenuto versamento degli importi corrispondenti alla richiesta formulata, maggiorati, se dovuti, delle spese postali.

6. In caso di inoltro per via telematica, l'estensione dei file allegati a ciascun invio non può superare 1 MB.

Art. 18 - Tutela della riservatezza dei dati

1. Qualora l'accesso agli atti amministrativi possa compromettere la riservatezza di terzi - persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni o imprese - la visione degli atti sarà consentita solo se preordinata alla cura di interessi aventi, nel caso concreto, rango pari o superiore rispetto al diritto di riservatezza dei terzi, ovvero per la tutela giurisdizionale o amministrativa di diritti e interessi giuridicamente rilevanti.

2. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito nei modi previsti dalla legge in materia di protezione dei dati sensibili. A tal fine, l'accesso è, di norma, limitato alla semplice visione dell'atto del procedimento considerato, senza possibilità di averne copia.

3. Resta a carico del richiedente ogni responsabilità per l'uso improprio o eccessivo delle informazioni acquisite rispetto alle finalità per le quali è stato consentito l'accesso.

Art. 19 - Decorrenza e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà reso consultabile anche sul sito internet dell'Agenzia del territorio (www.a genziaterritorio.it).

2. Le medesime forme e modalità saranno utilizzate per le successive integrazioni e modifiche.

Roma, 13 giugno 2007 Il direttore dell'Agenzia: Picardi Allegato 1 Allegato 2 SPESE PER L'ACCESSO ELENCO DEI CONTI CORRENTI POSTALI Riproduzione fotostatica della| documentazione acquisita agli atti da meno di 10 anni euro 0,20 a facciata formato A/4 euro 0,40 a facciata formato A/3 Riproduzione fotostatica della documentazione acquisita agli atti da più di 10 anni euro 0,40 a facciata formato A/4 euro 0,80 a facciata formato A/3 Riproduzione mediante stampa da microfilm euro 0,40 a foglio formato A/4 euro 0,80 a foglio formato maggiore di A/4 Riproduzione mediante stampa da memorizzazione informatica euro 0,15 a foglio Riproduzione di informazioni da banche dati informatiche e/o rilasciata su supporto informatico Per ogni estrazione, fino a 1MB: contributo fisso di euro 1,00, con supporto reso disponibile dal soggetto richiedente l'accesso. Fornitura del supporto informatico: euro 1,00 Per la documentazione presente nelle banche dati informatiche e inoltrata per via telematica Per ogni invio: contributo fisso di euro 2,00 Riproduzione inoltrata via fax Per ogni 4 facciate formato A/4 inoltrate: euro 1,29 Struttura n. conto Direzione regionale Abruzzo 41651456 Direzione regionale Basilicata 26828731 Direzione regionale Calabria 40844888 Direzione regionale Campania 41626045 Direzione regionale Emilia-Romagna 71604904 Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia 41223074 Direzione regionale Lazio 62332002 Direzione regionale Liguria 72437700 Direzione regionale Lombardia 71427793 Direzione regionale Marche 41341488 Direzione regionale Molise 71555288 Direzione regionale Piemonte 25481144 Direzione regionale Puglia 71402606 Direzione regionale Sardegna 23654080 Direzione regionale Sicilia 30184931 Direzione regionale Toscana 34388504 Direzione regionale Umbria 24511065 Direzione regionale Valle d'Aosta 32850281 Direzione regionale Veneto 73637662 Ufficio provinciale di Bolzano 32360372 Ufficio provinciale di Trento 31968357

 

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